11 settembre
2012
  SIAS
SANATORIA IMMIGRAZIONE 2012




  Ministero dell’Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno fornito le indicazioni operative sugli adempimenti che gli Sportelli Unici per l’immigrazione dovranno adottare in attuazione della procedura per la presentazione della dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro irregolare a favore di lavoratori stranieri.

La sanatoria avrà inizio il 15 settembre 2012 alle ore 8.00 e chiuderà alle 24.00 del 15 ottobre 2012, pertanto gli stranieri potranno rivolgersi alle Associazioni di categoria, alle Organizzazioni sindacali e ai Patronati , come stabilito dai protocolli d’intesa stipulati con l'Anci.

A tal proposito le sedi del MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI di PAVIA, VOGHERA e GARLASCO saranno a disposizione per fornire assistenza nella compilazione delle pratiche .

I datori di lavoro potranno inviare le domande solo se prima avranno pagato mille euro di contributo forfetario per ogni lavoratore; il versamento va fatto utilizzando un modello “F24 con elementi identificativi” presso gli agenti di riscossione (come Equitalia, banche convenzionate e uffici postali).

Conviene tener presente che, anche se la domanda di regolarizzazione verrà bocciata, i soldi versati come contributo forfetario non verranno restituiti quindi prima di effettuare il versamento, si consiglia sia al datore di lavoro che al lavoratore, di verificare attentamente se entrambi sono in possesso dei requisiti per accedere ala procedura.

E’ importante chiarire che non sarà necessario concentrare la presentazione delle domande nella fase iniziale della procedura, in quanto non sono state fissate quote massime di ammissione.

REQUISITI

Chi può presentare la domanda

Il datore di lavoro deve essere cittadino italiano o comunitario. Il datore cittadino extracomunitario può presentare la domanda solo se è titolare (o in attesa di rilascio o rinnovo) di un “permesso di soggiorno CE soggiornante di lungo periodo” o di una “carta di soggiorno” ottenuta in quanto familiare di cittadino Ue.

Limiti di reddito per il datore che presenta la domanda

Il datore di lavoro deve essere, altresì, in possesso di un reddito minimo che varia in relazione al tipo di rapporto di lavoro da regolarizzare, lavoro dipendente o agricolo oppure lavoro domestico (colf, badanti, babysitter…).

Per la regolarizzazione di lavoratori dipendenti le società, le ditte individuali e le cooperative, devono avere un reddito imponibile o un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio non inferiore a 30 mila euro.

Per i datori di lavoro domestico (colf, badanti, babysitter…) invece, il reddito risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi non deve essere inferiore a 20 mila euro se il datore è l’unico percettore di reddito in famiglia. Se all’interno dello stesso nucleo familiare ci sono più percettori di reddito il reddito non deve essere inferiore a 27 mila euro. Nel calcolo si può cumulare il reddito del coniuge e dei parenti entro il 2° grado anche se non conviventi con il datore di lavoro.

ATTENZIONE: Non ci sono limiti di reddito se il datore di lavoro è una persona affetta da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza e chiede di regolarizzare un lavoratore addetto alla sua assistenza (es. la badante)

Presenza sul territorio italiano

I lavoratori stranieri che possono essere regolarizzati devono essere presenti nel territorio italiano, in modo ininterrotto, almeno dal 31 dicembre 2011.

La presenza in Italia dovrà essere dimostrata con documentazione proveniente da “organismi pubblici” come ad esempio un referto del Pronto Soccorso, il tesserino sanitario stp, un atto notarile, il rinnovo del passaporto effettuato presso il Consolato di appartenenza. Questa andrà esibita al momento della convocazione allo Sportello Unico per la firma del contratto di soggiorno. Anche se il decreto interministeriale, appena pubblicato riguardo alla prova non specifica nulla, si ritiene di poter escludere, tra la documentazione, ricevute di invio denaro all’estero, fatture commerciali, scontrini fiscali, ecc. ecc.

Inizio del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro deve essere iniziato da almeno tre mesi alla data di entrata in vigore della legge e cioè, essendo la legge entrata in vigore il 9 agosto scorso, almeno dal 9 maggio 2012. Possono essere regolarizzati rapporti di lavoro, sia a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno. Solo per il lavoro domestico è ammessa la regolarizzazione per rapporti di lavoro part time e comunque per un orario non inferiore alle 20 ore settimanali. Si ricorda che in tutti i casi la retribuzione da garantire deve rispettare i minimi retributivi previsti nei diversi contratti collettivi di riferimento.

Versamento del contributo forfettario di euro 1.000

La legge ha previsto che il datore di lavoro, , prima di inviare la domanda, debba pagare con un “modello F24 Versamenti con elementi identificativi” un contributo forfettario pari a 1.000 euro. Tale versamento può esser fatto fino all’ultimo giorno utile per l’invio della domanda di regolarizzazione (15 ottobre).

Gli esclusi dalla regolarizzazione

La legge ha previsto che, in presenza di particolari condanne a carico del datore di lavoro o del lavoratore, non si possa accedere alla regolarizzazione. Non sono ammessi datori di lavoro condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina; per tratta o sfruttamento di prostituzione e minori; per caporalato o per aver dato lavoro a immigrati irregolari. Non sono ammessi alla regolarizzazione, altresì, i datori di lavoro che precedentemente, pur avendo fatto richiesta di nulla osta al lavoro in occasione dei flussi o della regolarizzazione del 2009, non hanno successivamente sottoscritto il contratto di soggiorno o effettuato l’assunzione presso il Centro per l’Impiego o l’Inps, sempre che questo non sia dipeso da cause di forza maggiore. Sono esclusi gli immigrati espulsi per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato e quelli condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale (es. furto, rapina, violenza…). Regolarizzazione vietata anche per chi è segnalato come "non ammissibile" in Italia, e per chi è considerato, anche in base a condanne non necessariamente definitive, una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dell’Italia o di altri paesi dell’area Schengen (segnalazione SIS).

LA PROCEDURA

Quando il datore di lavoro deve presentare la domanda La domanda dovrà essere inviata via internet dalle ore 8.00 del 15 settembre alle ore 24.00 del 15 ottobre 2012. Per poter procedere all’invio della domanda, bisognerà registrarsi sul sito del Ministero dell’Interno, www.interno.gov.it, e compilare i moduli predisposti per la regolarizzazione oppure, come sperimentato in altre analoghe occasioni, saranno operativi i protocolli d’intesa stipulati con l'Anci, le Associazioni di categoria, le Organizzazioni sindacali e i Patronati che vorranno fornire assistenza per la compilazione e l’inoltro delle domande.

Non c’è bisogno di fare corse, non c’è un numero limitato in cui rientrare. Tutti coloro che presenteranno la domanda, purché chiaramente in possesso dei requisiti previsti dalla legge, potranno regolarizzare il rapporto di lavoro e far ottenere il permesso di soggiorno al lavoratore occupato irregolarmente.

Prima di inviare la domanda

Innanzitutto è consigliabile verificare che siano presenti tutte le condizioni previste dalla legge per poter usufruire della regolarizzazione: reddito, assenza di condanne a carico del datore di lavoro e/o lavoratore, presenza in Italia di questo almeno prima del 1 gennaio 2012, inizio del rapporto di lavoro almeno prima del 9 maggio. Bisogna poi pagare (a partire dal 7 settembre 2012 e fino al 15 ottobre) il contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore occupato utilizzando l’F24 con elementi identificativi.

Invio della domanda

Inviare la domanda telematica di regolarizzazione inserendo tutti i dati richiesti del datore e del lavoratore, dell’alloggio presso il quale abita il lavoratore, delle mansioni e livelli di inquadramento, dei dati relativi al pagamento dell’F24 e dei dati identificativi della marca da bollo di € 14.62.

Dopo l’invio della ddomanda

I datori di lavoro dovranno, dopo l’invio della domanda, formalizzare il rapporto di lavoro procedendo a fare le denunce agli enti previdenziali (Uniemens, DMAG) e, ovviamente, pagare le retribuzioni mensili. Entro il 16 novembre 2012, solo i datori di lavoro che hanno chiesto di regolarizzare lavoratori dipendenti o agricoli (quindi esclusi i datori di lavoro domestici) dovranno effettuare il versamento delle ritenute (contributi Inps, addizionali regionali e comunali, ecc), calcolate sugli stipendi mensili versati al lavoratore, per un minimo di 6 mesi, per coprire il periodo che va da maggio a ottobre. Anche il datore di lavoro domestico dovrà pagare i contributi all’Inps per i medesimo periodo, utilizzando i MAV che gli verranno inviati dall’istituto. La procedura si concluderà con la convocazione del datore e del lavoratore da parte dello Sportello Unico per l’immigrazione (sempre che la Questura e la Direzione Territoriale del lavoro- ex DPL abbiano dato pareri positivi), che verificherà tutta la documentazione. In sede di convocazione il datore e il lavoratore sottoscriveranno il contratto di soggiorno e verrà effettuata d’ufficio la comunicazione di assunzione all’Inps o al Centro per l’impiego. Al lavoratore, inoltre, verrà rilasciato il modello 209 di richiesta del permesso di soggiorno per lavoro da spedire, per mezzo degli uffici postali abilitati, alla Questura competente.

 

Allegato > Documenti Sanatoria 2012.pdf
Allegato > F24 per sanatoria.pdf
Allegato > FAC SIMILE datore di lavoro domestico (colf, badanti,ecc).pdf
Allegato > FAC SIMILE datore lav. NON domestico.pdf
Allegato > circolare m.interno7set2012.pdf


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